Da amministrativista, la domanda da porsi è una sola: gli atti con cui il Comune di Cosenza ha prima sospeso la convenzione (11 giugno) e poi revocato la licenza d’uso dello stadio (12 giugno) reggono al vaglio di legittimità? La risposta, allo stato degli elementi noti, è dubbia. E i profili di censura sono molteplici.
Il primo, e più evidente, è la contraddittorietà tra atti della stessa amministrazione, figura sintomatica classica dell’eccesso di potere. Il Comune ha indetto una gara il cui capitolato attribuiva un punteggio premiante alle soluzioni capaci di annullare ogni interferenza con le attività sportive ufficiali e di assicurare la piena operatività dello stadio durante gli eventi, aggiudicandola con il massimo dei punti. Sostenere oggi che quei medesimi lavori sono “incompatibili” con l’attività sportiva significa negare un presupposto che l’ente stesso aveva posto a base della procedura. O era infondato il capitolato, o lo è la motivazione della revoca: tertium non datur.
Da qui discende il secondo vizio, il difetto di istruttoria e di motivazione. Una relazione tecnica che fonda l’incompatibilità senza confrontarsi con il capitolato e con l’offerta migliorativa dell’aggiudicatario presenta una motivazione illogica e carente. Il giudice amministrativo, su questo, è tradizionalmente rigoroso.
Vi è poi il profilo più delicato: lo sviamento di potere. Un provvedimento è legittimo solo se persegue il fine tipico per cui la potestà è attribuita — qui, la sicurezza del cantiere. Se invece lo scopo reale è altro, l’atto è viziato. E il movente politico è, nel caso di specie, esplicitato in un atto pubblico: la risoluzione del Consiglio comunale del 14 aprile, che impegnava sindaco e giunta a non concedere il nulla osta in assenza di evoluzioni nell’assetto societario. Utilizzare la leva dello stadio per forzare un cambio di proprietà è scelta politicamente comprensibile, ma giuridicamente costituisce sviamento: la potestà amministrativa piegata a finalità estranee.
Sul piano dei rimedi, la società dispone di un’arma immediata: il ricorso al TAR Calabria con contestuale istanza cautelare. Anzi, data l’imminenza del termine federale del 16 giugno e la prospettiva di un danno grave e irreparabile — la mancata iscrizione e la conseguente retrocessione —, ricorrono i presupposti per un decreto monocratico d’urgenza ex art. 56 c.p.a., concedibile inaudita altera parte. Il fumus boni iuris poggia proprio sulla contraddittorietà documentale; il periculum è in re ipsa.
Quanto alla revoca in autotutela, essa richiede sopravvenuti e concreti motivi di pubblico interesse adeguatamente motivati: se i presupposti tecnici erano già noti e gestibili — come il capitolato lascia intendere —, l’esercizio del potere appare fragile.
La conclusione è paradossale. Scegliendo la linea istituzionale più dura, il Comune ha verosimilmente consegnato alla proprietà l’appiglio giuridico più solido per neutralizzarla in sede giurisdizionale. Una battaglia che, sul piano del merito politico, può anche avere ragioni; ma che, sul terreno del diritto amministrativo, parte in salita.

