COSENZA — Si è svolta questa mattina presso il TAR della Calabria un’udienza decisiva e dai toni decisamente accesi nel contenzioso amministrativo che vede contrapposti il Cosenza Calcio e il Comune di Cosenza. Al centro della disputa legale c’è la sospensione della convenzione per l’utilizzo dello Stadio Comunale “San Vito-Gigi Marulla”, un provvedimento fermamente contestato dalla società rossoblù guidata dal presidente Eugenio Guarascio.
L’udienza cautelare, durata circa 25 minuti, ha registrato una forte contrapposizione tra le parti. Il Cosenza Calcio è stato rappresentato dai legali Avv. Caputo e Avv. Iacovone, mentre la difesa dell’amministrazione comunale è stata affidata all’Avv. Triulcio.
É opportuno precisare che, in questa fase, i giudici amministrativi non sono ancora entrati nel merito dell’intera vicenda giudiziaria: l’oggetto del contendere odierno riguarda unicamente la concessione o meno della sospensiva cautelare.
Cosa succede adesso: Marulla o esilio all’Ezio Scida di Crotone?
La decisione del TAR, attesa nelle prossime ore, stabilirà nell’immediato il futuro logistico della squadra.
- In caso di accoglimento della sospensiva: il Cosenza Calcio potrà continuare a giocare le gare casalinghe sul prato del “San Vito-Marulla”.
- In caso di rigetto: i rossoblù saranno costretti all’esilio temporaneo allo stadio “Ezio Scida” di Crotone, impianto indicato d’urgenza dal club pur di perfezionare l’iscrizione al campionato di Serie C.
Le ragioni del Comune: la relazione tecnica dell’Ing. Modesto
La decisione di sospendere l’agibilità dello stadio da parte del Comune di Cosenza nasce da una dettagliata relazione tecnica redatta dal dirigente del Settore Lavori Pubblici, l’Ing. Salvatore Modesto, a seguito della consegna del Progetto Esecutivo di riqualificazione dell’impianto da parte dell’impresa aggiudicataria.
Dalla perizia emergerebbero criticità legate alla sicurezza e all’ordine pubblico. Nello specifico, la pianificazione del cantiere — suddivisa in quattro macrofasi — evidenzierebbe un’incompatibilità tecnica tra l’avanzamento dei lavori e la presenza del pubblico per eventi sportivi. Per tali ragioni, l’Ing. Modesto ha proposto la sospensione integrale della convenzione d’uso, prefigurando anche l’ipotesi di una revoca definitiva dell’atto per motivi di pubblico interesse qualora le successive verifiche lo rendessero necessario.

Il ricorso del Cosenza Calcio: tutte le contestazioni della società
La società di via Scaldaferri non è rimasta a guardare e ha depositato un articolato ricorso d’urgenza al TAR Calabria, contestando il provvedimento sotto diversi profili di presunta illegittimità:
- Violazione del Bando di Gara: Il club sottolinea che nella procedura d’appalto era stato attribuito un punteggio premiante alle imprese capaci di eseguire i lavori senza interrompere l’attività agonistica. Disporre la chiusura totale dello stadio contraddirebbe la logica stessa del bando.
- Carenza sui presupposti del Progetto Esecutivo: La perizia dirigenziale si baserebbe su un progetto esecutivo che, secondo i legali rossoblù, non risulta ancora né debitamente verificato né validato dagli organi competenti.
- Incompetenza dell’organo adottante: Secondo la difesa del Cosenza, una misura di tale portata non avrebbe potuto essere firmata da un singolo dirigente comunale, ma avrebbe richiesto un passaggio formale e una delibera del Consiglio Comunale.
- Mancata valutazione di alternative e danno economico: La società lamenta la violazione dei principi di proporzionalità e buon andamento della Pubblica Amministrazione. Il Comune non avrebbe cercato soluzioni alternative meno penalizzanti, ignorando l’enorme impatto sociale e il grave danno economico e d’immagine derivante dal dover giocare fuori città.
Richiesta subordinata: l’ipotesi dell’indennizzo economico
Oltre alla richiesta principale di sospensione cautelare immediata e al successivo annullamento definitivo dei provvedimenti comunali, i legali del Cosenza Calcio hanno inserito nel ricorso una domanda subordinata.
Nell’eventualità in cui i giudici del TAR dovessero ritenere legittimo lo stop della convenzione per motivi di pubblico interesse, il club ha chiesto la condanna formale del Comune al pagamento dell’indennizzo di legge previsto per la revoca degli atti amministrativi, riservandosi l’attivazione di un ulteriore giudizio per il completo risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti.

