COSENZA – La Procura Federale della FIGC ha sanzionato ufficialmente il Cosenza Calcio s.r.l. e il suo Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore, Rita Rachele Scalise, al termine delle indagini relative al procedimento n. 1128 pf 25-26.
La vicenda trae origine dal mancato versamento dei premi di formazione dovuti alla società ASD USC Corigliano Marca per tre giovani calciatori cresciuti nel vivaio del club dilettantistico. A seguito dell’omesso pagamento entro il termine perentorio dei 30 giorni stabiliti dal Tribunale Federale Nazionale, le parti hanno raggiunto un accordo di patteggiamento che fissa sanzioni pecuniarie e l’obbligo di saldare subito il debito pregresso.
Le sanzioni della Procura e il patteggiamento (Art. 126 CGS)
A seguito della chiusura delle indagini, i soggetti coinvolti hanno avanzato richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva (CGS). Con il consenso espresso dalla Procura Federale, l’assenza di osservazioni da parte del Presidente Federale e l’informativa alla Procura Generale dello Sport, sono state formalizzate le seguenti sanzioni:
- Rita Rachele Scalise (Amministratore Unico): 1 mese di inibizione, interamente commutato in una sanzione pecuniaria di € 3.000,00 di ammenda.
- Cosenza Calcio s.r.l.: ammenda di € 5.000,00 a titolo di responsabilità diretta (ai sensi dell’art. 6, comma 1 del CGS).
Le violazioni contestate al’AM del Cosenza Calcio
La condotta omissiva dell’Amministratore Unico ha configurato una palese violazione degli articoli 4 (commi 1 e 2) e 31 (comma 11) del Codice di Giustizia Sportiva, facendo scattare la responsabilità diretta della società silana.
Il conto da pagare al Corigliano Marca: 10.800 euro per i tre giovani talenti
Oltre al pagamento delle ammende comminate dalla FIGC, da Via Conforti 25 dovranno versare immediatamente le somme dovute all’ASD USC Corigliano Marca. Si tratta di 10.800,00 euro complessivi, a cui si aggiungeranno la copertura integrale delle spese processuali sostenute dal club coriglianese.
Il dettaglio degli importi stabiliti per i tre giovani calciatori:
| Calciatore | Società Spettante | Importo Dovuto (€) |
| Francesco Brogno | ASD USC Corigliano Marca | € 5.040,00 |
| Francesco Citrigno | ASD USC Corigliano Marca | € 4.320,00 |
| Luigi Viola | ASD USC Corigliano Marca | € 1.440,00 |
| TOTALE PREMI FORMATIVI | € 10.800,00 |
Le somme erano state accertate ed evidenziate da tre distinte decisioni emesse dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche registrate e notificate in data 26 gennaio 2026:
- Decisione n. 253/TFNSVE-5-2026 (Reg. proc. n. 277/TFNSVE 2025-2026)
- Decisione n. 254/TFNSVE-2025-2026 (Reg. proc. n. 278/TFNSVE 2025-2026)
- Decisione n. 255/TFNSVE-2025-2026 (Reg. proc. n. 279/TFNSVE 2025-2026)
Il Comunicato Ufficiale della Procura Federale
FIGC — Comunicato Ufficiale (Procedimento n. 1128 pf 25-26)
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1128 pf 25-26 adottato nei confronti della Sig.ra Rita Rachele SCALISE, e della società COSENZA CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:
- Rita Rachele SCALISE, all’epoca dei fatti Amministratore Unico della società Cosenza Calcio srl dotato di poteri di rappresentanza, in violazione degli artt. 4, commi 1 e 2, nonché 31, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver omesso il pagamento delle somme accertate e dovute alla società ASD USC Corigliano Marca, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione delle seguenti decisioni emesse dal Tribunale Federale Nazionale Sezione Vertenze Economiche: – n. 253/TFNSVE-5-2026 – Registro procedimenti n. 277/TFNSVE 2025-2026, notificata in data 26.1.2026; – n. 254/TFNSVE-2025-2026 – Registro procedimenti n. 278/TFNSVE 2025-2026, notificata in data 26.1.2026; – n. 255/TFNSVE-2025-2026 – Registro procedimenti n. 279/TFNSVE 2025-2026, notificata in data 26.1.2026;
- COSENZA CALCIO, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per la condotta omissiva imputabile al proprio Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore sig.ra Scalise Rita Rachele, come descritta nel precedente capo di incolpazione;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti: Sig.ra Rita Rachele SCALISE; Società COSENZA CALCIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig.ra Rita Rachele Scalise;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
1 (uno) mese di inibizione interamente commutato nella sanzione di € 3.000,00 (tremila/00) di ammenda per la Sig.ra Rita Rachele SCALISE;
€ 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda per la società COSENZA CALCIO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
Ultimatum di 30 giorni: cosa rischia adesso il club
Il dispositivo federale stabilisce un perentorio ultimatum di 30 giorni dalla data di pubblicazione per il versamento delle ammende alla FIGC (pari a 8.000 euro totali tra club e dirigente), oltre all’obbligo di liquidazione dei 10.800 euro al Corigliano Marca. In caso di inadempienza entro il termine stabilito, l’accordo di patteggiamento verrebbe automaticamente risolto, facendo ripartire il procedimento disciplinare originario con conseguenti rischi e sanzioni ancora più pesanti sul piano della giustizia sportiva.

