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Cosenza Calcio, Buscè squalificato per 2 turni. Per il DS Roma ammenda e inibizione fino al 24 marzo

Il Giudice Sportivo ferma per 2 turni il tecnico rossoblù per proteste durante una revisione FVS e sanziona il direttore sportivo con ammenda e inibizione

COSENZA – Mano pesante del Giudice Sportivo nei confronti del Cosenza Calcio. L’allenatore Antonio Buscè, espulso nel vittorioso match contro il Sorrento, è stato squalificato per due giornate, mentre il direttore sportivo Domenico Roma ha ricevuto un’ammenda di 500 euro e un’inibizione fino al 24 marzo.

La decisione arriva a seguito degli episodi verificatisi nel corso dell’ultima gara, con protagonisti entrambi i tesserati rossoblù, espulsi durante il match dopo alcune proteste nei confronti della Quaterna Arbitrale.

Buscè squalificato: le motivazioni del Giudice Sportivo

Nel comunicato ufficiale, la squalifica di due turni per Antonio Buscè viene motivata così: “Per avere, al 26° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta e irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, già precedentemente richiamato, in occasione di una revisione FVS, protestava platealmente e in modo aggressivo nei loro confronti per contestarne l’operato”.

Una decisione che pesa in casa Cosenza Calcio, con il tecnico che sarà costretto a seguire dalla tribuna le prossime due sfide di campionato, in un momento delicato della stagione.

Ammenda e inibizione per il DS del Cosenza Calcio Roma

Sanzione anche per il direttore sportivo Domenico Roma, espulso nel corso della stessa gara. Per lui è stata stabilita un’ammenda di 500 euro e un’inibizione fino al 24 marzo.

Secondo quanto riportato nel comunicato, Roma: “ Al 7° minuto del secondo tempo, in occasione di una revisione FVS, ha protestato platealmente contro la Quaterna Arbitrale per contestarne l’operato. Dopo la notifica dell’espulsione, mentre lasciava il terreno di gioco per raggiungere gli spogliatoi, ha reiterato la condotta, pronunciando frasi irriguardose nei confronti dell’arbitro”.

Le sanzioni sono state valutate ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, tenendo conto delle modalità complessive della condotta e della continuazione, con applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera a). La sanzione pecuniaria è stata irrogata in quanto componente della panchina aggiuntiva.

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